Scheda tecnica
Riforma della disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del quadro regolatorio europeo
Delibera 523/2021/R/eel
23 novembre 2021
Con la delibera 523/2021/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) implementa la riforma della disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del quadro regolatorio europeo: regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (Regolamento Balancing) e regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (Regolamento Elettrico).
Tra le principali innovazioni si segnalano:
- l'estensione, a partire dal 1° aprile 2022, del meccanismo di prezzo singolo per la valorizzazione degli sbilanciamenti di tutte le unità, senza distinzioni in base alle caratteristiche;
- il calcolo del prezzo pari alla media pesata dei prezzi dell'energia di bilanciamento attivata per il soddisfacimento del fabbisogno di Terna, ivi inclusa la riserva secondaria;
- l'estensione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale alle unità abilitate e l'introduzione di ulteriori corrispettivi per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento.
Nel dettaglio, il provvedimento, che segue il DCO 292/2021/R/eel, dispone (modificando il testo dell'allegato A della delibera 111/06, nelle more di una sua completa integrazione nel TIDE):
- la ridefinizione dell'ambito geografico all'interno del quale è calcolato il prezzo di sbilanciamento, portandolo pari alla zona di mercato, in linea con le disposizioni del quadro europeo. Nelle more dell'adozione di una metodologia per l'identificazione degli aggregati di zone di mercato liberi da congestione ("zone dinamiche"), all'interno dei quali il prezzo sarebbe il medesimo, si mantiene una configurazione statica, allineata con le attuali macrozone Nord e Sud, in quanto a suo tempo definite da Terna secondo i profili di congestioni zonali più ricorrenti.
- l'estensione del meccanismo single pricing a tutti i Balance Responsible Party (BRP), indipendentemente dalle caratteristiche delle unità, superando pertanto il meccanismo di prezzo duale applicato alle unità abilitate e il regime di perequazione applicato alle unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, applicando un prezzo pari alla media pesata dei prezzi dell'energia di bilanciamento attivata per il soddisfacimento del fabbisogno di Terna, ivi inclusa la riserva secondaria.
- un mandato a Terna per la definizione del valore delle attivazioni evitate, affinché sia definito un valore rappresentativo del prezzo dello sbilanciamento marginale, qualora non vi siano attivazioni di energia di bilanciamento.
- l'estensione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale anche alle unità abilitate, per neutralizzare i vantaggi economici che gli utenti del dispacciamento potrebbero trarre, con effetti potenzialmente distorsivi e ulteriori oneri per il sistema.
- l'applicazione di ulteriori corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, calcolati a livello di portafoglio dell'utente del dispacciamento in ciascuna area, per prevenire strategie combinate tra più unità, che si possono verificare, ad esempio, non rispettando un ordine di dispacciamento di una unità per favorire la chiamata più onerosa di un'altra unità del medesimo utente.
- l'entrata in vigore al 1° aprile 2022 di tutte le misure della riforma degli sbilanciamenti (fatta eccezione per l'implementazione delle zone dinamiche, per le quali è previsto un cronoprogramma dedicato), parzialmente in deroga agli obblighi di implementazione della disciplina ACER. Ciò per consentire tempistiche più congrue alle esigenze manifestate da alcuni utenti del dispacciamento e per le necessarie azioni da parte di Terna, anche tenuto conto della situazione di stress che sta interessando i mercati.
Il provvedimento include inoltre un mandato per Terna affinché:
- sviluppi un piano di lavoro per la definizione della metodologia delle zone dinamiche, che includa anche il coinvolgimento degli operatori e un congruo periodo di parallel run;
- svolga un monitoraggio mirato a individuare e segnalare tempestivamente eventuali condotte non diligenti, implementate anche a livello di portafoglio, che possano insorgere a seguito dell'implementazione della riforma degli sbilanciamenti.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale