Modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 mva e > 10 mva se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239
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