Data pubblicazione: 28 febbraio 2005
Delibera 23 febbraio 2005
Delibera/Provvedimento 34/05
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23-02-2005
Visti:
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n.15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
- il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- il decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle attivita produttive in materia di direttive alla societa Acquirente Unico Spa (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE) ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita e condizioni per l'unificazione della proprieta e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
- la deliberazione dell'Autorita 19 marzo 2002, n. 42, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorita 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza < 10 MVA e ≥10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);
- le osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorita.
Considerato che:
- l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorita definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalita di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto e collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
- impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali gia richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza;
- il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorita determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalita di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'i mpianto e collegato, dell'energia elettrica prodotta:
- da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
- da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;
- il comma 41 della legge n. 239/04, nel consentire una modalita di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, visto che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;
- l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
- l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 10/91;
- l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 387/03 prevede che, d opo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorita deve definire le modalita di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;
- il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/04, nel consentire una modalita di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, intende garantire il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;
- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verra fissata con proprio decreto dal Ministro delle attivita produttive, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, e riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;
- la data di entrata a regime del mercato elettrico verra fissata con decreto dal Ministro delle attivita produttive e che, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;
- rispetto allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui tutti i rapporti commerciali delle imprese distribu trici e della societa Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalita delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN, al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
- il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;
- il ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04;
- le ragioni, esposte nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio - lungo termine in quanto:
- l'Acquirente unico e destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneita, preferiscono rimanere vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/04, che integra l'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99;
- il controllo, anche a fini statistici, delle quantita di energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 da parte del GRTN puo essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;
- i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/04 prevedono semplificazioni negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;
- gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialita di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.
Ritenuto opportuno:
- prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:
- le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantita di energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;
- il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;
- prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantita ritirate nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03, e fino alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anziche dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantita di energia prodotta e immessa in rete, sem plificandone di conseguenza la gestione amministrativa;
- escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, poiche tale prezzo:
- viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte;
- e soggetto ai rischi e alle imprevedibilita del sistema delle offerte;
- non e un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi legati alla disponibilita locale di risorse rinnovabili;
- introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
- prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche di mercato, gia riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03;
- prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie, al fine di tener conto delle peculiarita di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
- prevedere, in considerazione delle peculiarita e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai pro duttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabiliritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04:
- il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/02;
- il parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/02;
- prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonche la legge n. 239/04, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;
- riconoscere agli impianti di potenza nominale elettricafino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicita e redditivita;
- orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;
- prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purche nella titolarita di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;
- prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore che si avvale delle modalita di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 debba:
- richiedere il ritiro dell'intera quantita di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03;
- sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A);
- prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 per gli impianti di potenza nominale elettricafino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, escluse le centrali ibride;
- prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equita;
- prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravi al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato
DELIBERA
(testo articolato pubblicato sul sito www.autorita.energia.it in data 28 febbra
io 2005 e Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 15 mrazo 2005)
Articolo 1
Definizioni
1.1. | Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo integrato, nonche le ulteriori definizioni formulate come segue:
|
Articolo 2
Oggetto e finalita
2.1. | Il presente provvedimento disciplina le modalita per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. |
&nbs p;Articolo 3
Modalita per il ritiro dell'energia elettrica
3.1. | L'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 e ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e collegato. Il produttore che si avvale di detta facolta, presenta istanza al gestore di rete alla quale l'impianto e collegato, fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o dal comma 41 della legge n. 239/04. |
3.2. | Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 richiede al gestore di rete alla quale l'impianto e collegato il ritiro dell'intera quantita di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03. |
3.3. | Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, i prezzi di cui all'articolo 4. |
3.4. | Se il gestore di rete alla quale l'impianto e collegato e un'impresa distributrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto e collegato e il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i prezzi di cui all'articolo 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene remunerato secondo le modalita previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. |
3.5. | Se il gestore di rete alla quale l'impianto e collegato e un'impresa distributrice che non dispone di un bacino di clienti vincolati nel proprio ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, la medesima impresa distributrice cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico, che la destina ad altre imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce all'impresa distributrice i prezzi di cui all'articolo 4. |
3.6. | Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allega to A al presente provvedimento. |
3.7. | Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con il GRTN, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:
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3.8. | Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la stipula dei contratti di cui al comma 3.7, e tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi. |
3.9. | Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 non e tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/03. |
3.10. | Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unita di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente a ll'energia elettrica immessa, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 32 della deliberazione n. 168/03. |
3.11. | In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03 richiedono al GRTN, anziche al gestore di rete, il ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza. |
Articolo 4
Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04
4.1. | Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato. |
4.2. | Il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico, seguendo le stesse modalita di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato. |
4.3. | Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 riconosce ai prod uttori un prezzo pari al:
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4.4. | Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:
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Articolo 5
Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW
5.1. | Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2) milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:
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5.2. | I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con le stesse modalita, anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03. |
5.3. | Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare. |
5.4. | I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. |
5.5. | La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, e posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimila te, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato. |
Articolo 6
Costi riconosciuti al gestore di rete
6.1. | Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto e connesso:
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Articolo 7
Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04
7.1. | All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, ad eccezione:
|
7.2. | Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita di trasporto di cui al comma 7.1, il programma di immissione di cui all'articolo 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 e assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi. |
7.3. | Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unita di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi. |
Articolo 8
Obblighi informativi
8.1. | Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, pubblicato dall'Acquirente unico nel proprio sito internet ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Testo integrato, viene anche pubblicato nel sito internet dell'Autorita. |
8.2. | Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico all'Autorita e viene pubblicato nel sito internet dell'Autorita. |
8.3. | Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che ritirano energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, trasmettono al GRTN un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantita annuali di energia elettrica ritirata. |
8.4. | Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative agli impianti la cui energia elettrica e ritirata dal GRTN ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorita e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3. |
8.5. | L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito internet. |
8.6. | I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato, secondo valori e modalita stabiliti dall'Acquirente unico. |
Articolo 9
Verifiche
9.1. | Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalita di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicita delle informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorita, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04. |
Articolo 10
Disposizioni finali
10.1. | Il presente provvedimento si applica a decorrere:
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10.2. | Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. |