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Data pubblicazione: 22 dicembre 2005

Delibera 19 dicembre 2005

281/05

Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19-12-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita e condizioni per l'unificazione della proprieta e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109, del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
  • il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di trasmissione e dispacciamento).
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n.52/00, recante direttive alla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), ora Terna - Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA) per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 mar zo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 26 marzo 2002, n. 50/02 (di seguito: deliberazione n. 50/02), recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi (di seguito: servizio di connessione);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive al Gestore della rete per l'adozione del Codice di trasmissione e dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
  • il documento per la consultazione 17 marzo 2005, relativo alle condizioni economiche per il servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2005);
  • il documento per la consultazione 1 agosto 2005, recante schema di direttive alle imprese distributrici per la definizione di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2005);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 aprile 2005, n. 79/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 ottobre 2005, n. 226/05.
  • le regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale adottate dal Gestore della rete in conformita alla deliberazione n. 52/00;
  • le regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione sinora applicate in via autonoma dalle imprese distributrici.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorita definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorita emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
  • l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che il Gestore della rete ha l'obbligo di connettere alla rete di nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita del servizio, purche siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo e le condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita; e che l'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal medesimo gestore;
  • l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita del servizio, purche siano rispettate le regole tecniche, nonche le deliberazioni emanate dal l'Autorita in materia.
  • con deliberazione n. 50/02, l'Autorita ha stabilito condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione, unitamente alla determinazione dell'ammontare della fideiussione a garanzia finanziaria da parte dei soggetti richiedenti la connessione, nonche del corrispettivo a copertura delle attivita di analisi tecnica relative all'elaborazione di una soluzione per la connessione; e che, a tal fine, i gestori di rete dovevano inviare all'Autorita, ai sensi dell'articolo 8:
    1. comma 8.3, lettera a), della predetta deliberazione, un rapporto circa la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo a copertura delle attivita di gestione e di analisi tecnica relative ad una richiesta di connessione;
    2. comma 8.3, lettera b), della predetta deliberazione un rapporto circa la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), della medesima deliberazione, nonche per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione stessa;
    3. comma 8.5, della predetta deliberazione, un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f), della medesima deliberazione;
  • in applicazione delle disposizioni richiamate al precedente alinea, gran parte dei gestori di rete hanno trasmesso all'Autorita i rapporti richiesti dai quali si evince:
    1. una sensibile differenziazione dei parametri indicati a parita di soluzio ne di connessione e di caratteristiche elettriche del soggetto richiedente la connessione; e che tale differenziazione trova spiegazione nel fatto che gli ambiti di alcuni gestori di rete presentano caratteristiche estremamente differenti tra loro, sia in termini di numerosita dei clienti serviti, di tipologia di prelievo degli stessi clienti, di soluzioni tecnologiche utilizzate, di estensione territoriale dell'area di competenza e di tipologia di territorio servito; in conseguenza di cio, i gestori di rete hanno rappresentato che la valutazione dei costi per la connessione puo essere effettuata in maniera precisa solo a valle dell'individuazione della specifica soluzione da adottarsi;
    2. che, con riferimento alla proposta per la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione, si rileva una sostanziale omogeneita delle proposte trasmesse circa il fatto che l'ammontare della fideiussione debba coprire l'intero costo di realizzazione a carico dei medesimi gestori di rete;
  • in ragione delle considerazioni di cui alla lettera a) si e reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, anche attraverso confronti con i gestori di rete, al fine delle relative determinazioni in materia;
  • il decreto legislativo n. 387/03 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita, per quanto riguarda le disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, all'articolo 12 stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, siano di pubblica utilita, indifferibili ed urgenti; e che la costruzione e l'esercizio degli impia nti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
  • il decreto legislativo n. 387/03 fissa il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio della citata autorizzazione in un periodo non superiore a centottanta giorni;
  • il decreto legislativo n. 387/03, per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, all'articolo 14 stabilisce che l'Autorita emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:
    1. la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
    2. le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
    3. i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
    4. le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresi, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facolta, le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
    5. la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
    6. le modalita di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalita, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori gia connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
  • con deliberazione n. 136/04, l'Autorita ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica (di seguito: procedimento 136);
  • in merito alla definizione delle condizioni di carattere economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione superiore ad 1 kV (sia di trasmissione che di distribuzione dell'energia elettrica), l'Autorita, in ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, in via preparatoria alle determinazioni di cui alla deliberazione n. 50/02, limitatamente alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 17 marzo 2005;
  • nell'ambito del procedimento 136, con il documento per la consultazione 1 agosto 2005, l'Autorita ha indicato i propri orientamenti ai fini della elaborazione da parte delle imprese distributrici di regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione a tensione superiore ad 1 kV;
  • per quanto riguarda le regole tecniche di connessione alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorita ha pubblicato la deliberazione n. 250/04 e, successivamente, con deliberazione n. 79/05, ha verificato positivamente, per quanto di propria competenza, il Codice di trasmissione e dispacciamento che include, tra l'altro, le disposizioni di carattere tecnico ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonche le regole per il servizio di dispacciamento, ivi incluse le condizioni per l'abilitazione alla fornitura di risorse ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica;
  • il documento per la consultazione 17 marzo 2005 prevede che:
    1. il corrispettivo di connessione debba essere riferito unicamente alla porzione di impianto di rete per la connessione per il quale e possibile prefigurare un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente la connessione. In tale contesto, l'Autorita ha specificato, inoltre, che:
      1. la parte di impianto di rete per la connessione suscettibile di utilizzo da parte di altri soggetti terzi rispetto al richiedente la connessione, cosi come eventuali azioni di adeguamento (sviluppo) della rete elettrica esistente in seguito alla richiesta di connessione non rientranti nel citato criterio di univocita di uso, rientrino nel novero degli sviluppi di rete;
      2. i corrispettivi per la connessione siano determinati dai gestori di rete sulla base dei costi preventivati per ciascuna specifica soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete e accettata dal soggetto richiedente. Ai fini della trasparenza e della non discriminazione, i gestori di rete sono tenuti a pubblicare, unitamente alle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f), della deliberazione n. 50/02, i costi unitari degli elementi che compongono dette soluzioni unitamente alle modalita di formazione del costo a complessivo preventivo;
      3. le soluzioni tecniche convenzionali ed i costi unitari di cui al precedente punto ii. siano pubblicate sul sito internet dell'Autorita; e che la medesima Autorita possa procedere a verifiche di congruita dei predetti costi;
      4. il soggetto richiedente abbia sempre la facolta di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione qualora per il medesimo sia configurabile un utilizzo esclusivo dello stesso soggetto richiedente. Tale realizzazione dovra comunque avvenire sulla base di specifiche tecniche definite dal gestore di rete. Una volta realizzati, tali impianti vengono ceduti a titolo gratuito al gestore di rete fatta salva l'accettazione degli impianti da parte dello stesso gestore in esito ad opportune verifiche e collaudi (la soluzione per la connessione elaborata dal gestore di rete include anche l'indicazione delle condizioni e dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche e dei collaudi);
      5. le infrastrutture di cui al precedente punto iv. non vengano contabilizzate ai fini della determinazione del capitale investito e degli ammortamenti riconosciuti ai fini delle determinazioni di carattere tariffario; e che i gestori di rete tengano separata evidenza della dinamica delle acquisizioni di tali impianti;
    2. in alternativa a quanto indicato alla precedente lettera a), l'assegnazione puntuale dei costi relativi ad un impianto di rete per la connessione (sovradimensionato) a fronte di un utilizzo condiviso puo essere stabilita mediante un criterio di proporzionalita basato, ad esempio, sulla potenza richiesta per la connessione; e che, in tal caso, sarebbe ipotizzabile la soluzione per la quale:
      1. l'impianto di rete per la connessione e comunque contabilizzato ai fini della revisione del livello di capitale investito su base annuale;
      2. il gestore di rete definisce un costo unitario per la connessione (rapportato alla massima potenza che e possibile connettere all'impianto di rete per la connessione);
      3. ciascun soggetto che si connette per il tramite dell'impianto di rete per la connessione in oggetto sostiene un corrispettivo per la connessione proporzionale alla potenza di connessione richiesta;
      4. i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di connessione (di seguito: ricavi da connessione) dovrebbero essere portati a riduzione dei costi operativi secondo le modalita indicate nella relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04;
    3. per quanto concerne l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fermo restando il fatto che i soggetti richiedenti hanno sempre la facolta di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione secondo specifiche tecniche di progetto definite dal gestore di rete a cui la connessione si riferisce:
      1. nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda realizzare direttamente l'impianto di rete per la connessione, si avvalga del gestore di rete corrispondendo al medesimo la differenza, qualora positiva, tra il corrispettivo per la connessione e una soglia ricavata mediante l'applicazione di appositi parametri definiti in funzione del livello di tensione (media o alta tensione), della potenza dell'impianto che si connette e della lunghezza linea elettrica (aerea o in cavo) ricompresa nell'impianto di rete per la connessione; che gli eventuali ricavi corrispondenti ai corrispettivi versati dal soggetto richiedente rien trino nei ricavi da connessione;
      2. nel caso in cui il soggetto richiedente intenda realizzare direttamente l'impianto di rete per la connessione, il medesimo impianto, una volta terminato sia ceduto al gestore di rete; e che, corrispondentemente, per gli impianti di produzione connessi alla rete di trasmissione nazionale il corrispettivo di cui all'articolo 19, comma 19.1, del Testo integrato, non sia corrisposto fino a concorrenza della soglia di cui al precedente punto i., mentre per gli impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione (in media tensione) la predetta soglia sia riconosciuta contestualmente al riconoscimento della componente di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato nell'arco dei dodici mesi successi all'entrata in servizio dell'impianto (per impianti in alta tensione detto riconoscimento avverra nel medesimo tempo con modalita stabilite dai gestori di rete in maniera trasparente e non discriminatoria). Gli impianti di rete per la connessione cosi acquisiti dai gestori di rete sono contabilizzati ai fini della determinazione del capitale investito e degli ammortamenti riconosciuti e i gestori di rete tengono separata evidenza della dinamica delle acquisizioni di tali impianti;
    4. per quanto concerne la definizione del corrispettivo a copertura delle attivita di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta di connessione, sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, tale corrispettivo dovrebbe essere determinato dai gestori di rete secondo la somma di una componente fissa e di una componente variabile determinate secondo valori orientativamente indicati nel citato documento per la consultazione, articolati per tipologia di rete (distribuzione/trasmissione);
    5. per quanto concerne la definizione dei parametri della fideiussione p osta a garanzia finanziaria da parte dei soggetti richiedenti nei confronti dei gestori di rete, sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati ai sensi della deliberazione n. 50/02, l'ammontare di detta fideiussione dovrebbe essere posto pari al corrispettivo di connessione, al netto di eventuali importi anticipati all'atto dell'accettazione della soluzione per la connessione, ovvero successivamente versati;
  • nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, l'Autorita ha, altresi, indicato alcuni orientamenti circa l'introduzione di disposizioni aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio di connessione sulla base di alcuni elementi emersi in sede di discussione tecnica nell'ambito del procedimento 136; piu precisamente, circa l'opportunita di:
    1. definire un protocollo di intesa tra TERNA e le imprese distributrici al fine della gestione coordinata, da parte dell'impresa distributrice, degli adempimenti relativi al servizio di connessione alle reti di distribuzione, essendo necessario che, a tale fine, TERNA e le imprese distributrici pervengano alla definizione di una procedura di coordinamento al fine della connessione che consenta, ferme restando le intestazioni di responsabilita definite nella normativa vigente, la predetta gestione unitaria;
    2. accompagnare la proposta di soluzione per la connessione da un documento recante la tempistica prevista per la realizzazione degli impianti per la connessione dando separata evidenza delle diverse fasi, dei soggetti responsabili e dei fattori a cui le tempistiche delle diverse fasi risultano essere collegate; e che, una volta accettata la proposta per la connessione, sia data evidenza di ogni singolo adempimento incidente sulla tempistica di realizzazione;
    3. estendere l'ambito di applicazione della deliberazione n. 50/02 ad interventi per il rifacimento o la manutenzione straordinaria dell'impianto per la connessione o di parti dell'impianto per la connessione;
  • in esito al predetto processo per la consultazione e stato rilevato che:
    1. i soggetti interessati hanno espresso un generale consenso per quanto concerne le considerazioni circa l'impossibilita di allocazione puntuale dei costi di nuove infrastrutture realizzate in occasione dell'accoglimento di una richiesta di connessione e, una volta realizzate, utilizzate in maniera condivisa da piu soggetti diversi da quelli a cui la richiesta di connessione si riferisce;
    2. nonostante quanto indicato alla precedente lettera a), le imprese distributrici hanno rappresentato che detta impossibilita risulta essere particolarmente accentuata nel caso in cui dette realizzazioni si riferiscano a sviluppi di rete volutamente eccedenti le necessita indotte dalla richiesta di connessione, mentre risulta meno rilevante qualora tali realizzazioni risultino dalla necessita di adeguamento delle infrastrutture o delle apparecchiature esistenti al fine del buon esito della connessione e dell'affidabilita del servizio elettrico in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto a cui la connessione si riferisce; e che il primo caso puo verificarsi con maggiore probabilita nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, mentre, di norma, non si verifica nel caso di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
    3. oltre a quanto rappresentato alla precedente lettera b), i gestori di rete hanno rappresentato che, nei casi in cui realizzazioni infrastrutturali risultino da necessita di adeguamento delle infrastrutture o delle apparecchiature esistenti derivanti esclusivamente dalla richiesta di connessione, risulterebbe possibile perseguire il principio di efficienza allocativa mediante il versamento di corrispettivi a copertura dei costi di tali realizzazione che risulterebbero strettamente necessarie al soddisfacimento della richiesta di connessione;
    4. i gestori di rete hanno rappresentato il fatto che il costo dell'impianto per la connessione risulta essere noto solo al termine dell'effettiva realizzazione del medesimo impianto o, quantomeno, solo valle del completamento dell'iter autorizzativo;
    5. i soggetti interessati hanno espresso un generale consenso circa l'opportunita di pubblicare i dati di costo delle soluzioni tecniche convenzionali per la connessione, sebbene, in ragione di quanto detto alla precedente lettera d), tali dati non possono che costituire un riferimento di carattere indicativo e non vincolante per il gestore di rete;
    6. per quanto riguarda l'introduzione della facolta di realizzare comunque in proprio l'impianto di rete per la connessione, i soggetti diversi dai gestori di rete hanno espresso concordemente parere favorevole, mentre i gestori di rete hanno avanzato numerose riserve, soprattutto qualora, per il completo soddisfacimento della connessione, si rendano necessari interventi sugli impianti gia esistenti di proprieta dei medesimi gestori;
    7. inoltre, per quanto concerne le disposizioni di natura tariffaria riguardante le acquisizioni di impianti di rete realizzati autonomamente da parte di soggetti richiedenti, i gestori di rete hanno espresso riserve circa la possibilita di introduzione di regimi di contabilizzazione separata, nonche circa i differenti regimi di acquisizione prospettati dall'Autorita. A tal riguardo e stato sottolineata l'opportunita di mantenimento dell'attuale regime di contabilizzazione ai fini della determinazione degli ammortamenti riconosciuti e del capitale investito remunerato dal sistema tariffario;
    8. per quanto concerne la fissazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, l ettera a), della deliberazione n. 50/02:
      1. ha trovato condivisione il fatto che, di norma, le indagini che i gestori di rete devono svolgere risultano tanto piu onerose quanto maggiore e la potenza dell'impianto che richiede la connessione;
      2. numerosi soggetti diversi dai gestori di rete hanno indicato l'opportunita che i corrispettivi unitari di cui al documento per la consultazione 17 marzo 2005, siano rivisti al ribasso per quanto riguarda la connessione alla rete di trasmissione nazionale;
      3. le imprese distributrici hanno indicato come le parti variabili dei citati corrispettivi dovrebbero essere espresse con riferimento alla potenza apparente e non alla potenza attiva; e che, inoltre, dovrebbero essere fissati tenendo conto del fatto che la potenza dell'impianto che si connette e, di norma, non superiore alla potenza per cui la connessione viene dimensionata;
    9. i soggetti interessati hanno rappresentato l'opportunita di prevedere la possibilita di rateizzazione dei corrispettivi di connessione con la corrispondente riduzione della fideiussione in ragione degli importi corrisposti;
  • per quanto concerne gli orientamenti circa le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03, e emersa in maniera concorde la considerazione che:
    1. il costo relativo agli impianti di rete per la connessione (sbarre di stazione e stalli di accesso alle medesime) risulta essere, di norma, praticamente indipendente dalla potenza dell'impianto che si connette con la conseguenza che il sistema di determinazione dei corrispettivi prospettato nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, risulta essere di particolare favore per gli impianti di elevata potenza a dispetto di impianti di piccola potenza;
    2. nel caso in cui l'impianto di rete per la connessi one sia realizzato direttamente dal soggetto richiedente, il sistema di incentivazione prospettato nel predetto documento per la consultazione comporterebbe, stante il livello dei corrispettivi indicati dall'Autorita da utilizzarsi per l'effettuazione delle compensazioni, una corresponsione in tempi estremamente lunghi e non accettabili a livello industriale;
    3. l'articolato temporale conseguente alle eventuali disposizioni derivate da quanto indicato al punto 7, lettera b), del documento per la consultazione 17 marzo 2005, deve essere coerente con il periodo di 180 giorni di cui all'articolo 12 del predetto decreto legislativo;
  • sempre nell'ambito delle misure riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03 e stata avanzata la proposta che:
    1. la determinazione dei corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), della deliberazione n. 50/02, sia costituita unicamente dalla parte fissa differenziata per connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica e alla rete di trasmissione nazionale;
    2. il livello di garanzie finanziarie sia determinato in misura ridotta rispetto al livello determinato per gli impianti di produzione da fonti convenzionali; e che piu soggetti hanno identificato la predetta riduzione nella misura del 50%;
  • per quanto concerne le disposizioni aggiuntive in materia di procedure per l'erogazione del servizio di connessione alcuni soggetti interessati hanno rilevato come elementi di particolare importanza:
    1. l'aspetto della tempestivita con cui devono essere realizzati da parte dei gestori di rete gli impianti per la connessione, ritenendo opportuno, in particolare, l'intestazione ai gestori di rete dell'obbligo della definizione dei predetti tempi di realizzazione stabilendo sanzioni a bene ficio dei richiedenti la connessione in caso di ritardi attribuibili ai gestori di rete;
    2. l'opportunita di stabilire che il procedimento di autorizzazione unica di cui al decreto legislativo n. 387/03 in capo ai soggetti richiedenti la connessione non debba ricomprendere le opere di potenziamento della rete esistente, in ragione del fatto che i gestori di rete possono contare su disposizioni che comportano uno snellimento delle procedure autorizzative riguardanti tali interventi, pur mantenendo in capo ai soggetti richiedenti la possibilita, almeno per quanto riguarda la rete di trasmissione nazionale, di realizzazione diretta degli interventi sulla rete esistente;
    3. la necessita che l'eventuale coordinamento tra le imprese distributrici e il Gestore della rete non si traduca in un appesantimento burocratico delle procedure in materia di connessione;
    4. la necessita di introdurre, su richiesta del soggetto richiedente, l'effettuazione, da parte del gestore di rete, di un'analisi di valutazione della fattibilita della connessione, anche a titolo oneroso;
    5. la necessita di articolare in maniera dettagliata le attivita relative alla elaborazione della soluzione per la connessione con le varie fasi procedurali per l'erogazione del servizio di connessione, ivi incluse le fasi relative all'iter autorizzativo;
  • alcuni soggetti diversi dai gestori di rete hanno rappresentato la non opportunita dell'inclusione in via generale nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 50/02 dei rifacimenti e delle manutenzioni straordinarie in quanto cio determinerebbe una discrezionalita in capo al gestore di rete dell'attribuzione di oneri a soggetti terzi relativamente ad interventi su porzioni di reti con obbligo di connessione esistenti e la cui remunerazione, ivi inclusi i costi relativi agli interventi di manutenzione, e prev sita nel normale sistema tariffario;
  • con riferimento alla predisposizione della soluzione per la connessione alcuni soggetti hanno rappresentato l'opportunita di definire un termine temporale pari a circa due settimane; e che la documentazione relativa alla soluzione per la connessione rechi, tra l'altro, documenti recanti le ipotesi e i risultati delle analisi tecniche effettuate dai gestori di rete;
  • in riferimento ai contenuti della proposta di connessione, le imprese distributrici hanno dichiarato che la proposta di connessione potrebbe indicare le tempistiche relative alle attivita di propria competenza, nonche opportune indicazioni in merito agli adempimenti di carattere autorizzativo; e che le tempistiche relative alla realizzazione delle opere di pertinenza dei gestori di rete possano essere considerate come aspetti contrattuali vincolanti;
  • ai fini del percorso autorizzativo, il Gestore della rete ha indicato l'opportunita che sia il soggetto richiedente la connessione a prendere in carico l'iter autorizzativo interposto tra l'iter pre-autorizzativo e la realizzazione delle infrastrutture;
  • con riferimento all'escussione della fideiussione, le imprese distributrici hanno rilevato la necessita che siano definite disposizioni recanti modalita di escussione delle fideiussioni;
  • allo stato attuale, le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione nei confronti degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite unicamente con riferimento ad impianti di produzione di cui al provvedimento Cip n. 6/92 che, al Titolo VII, lettera A), prevede che gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica, vale a dire per le nuove connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi, siano ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa acquirente, vale a dire il soggetto esercente gestore de lla rete a cui la connessione si riferisce, quando trattasi di impianti realizzati in regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; e che nel caso di impianti da fonti rinnovabili tali oneri sono ripartiti per 1/3 a carico del cedente (cioe del produttore) e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente (il citato gestore di rete), mentre in tutti gli altri casi gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente;
  • le modalita adottate dall'Autorita nel presente periodo regolatorio per l'aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito garantiscono la remunerazione dei nuovi investimenti sia in reti di trasmissione che in reti di distribuzione con adeguamento su base annuale;
  • convenzionalmente, in sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri tariffari, i ricavi da connessione sono stati portati a riduzione dei costi operativi.

Ritenuto che sia opportuno:

  • procedere alla determinazione dei parametri economici per l'erogazione del servizio di connessione relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica non gia ricompresi nell'ambito di applicazione del provvedimento Cip n. 6/92, date le note esigenze di sviluppo dell'offerta di energia elettrica nel mercato elettrico nazionale, nonche le previsioni di cui decreto legislativo n. 387/03, che rendono prioritario il completamento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV,
  • che le determinazioni di cui al precedente alinea siano tali da:
    1. consentire di riflettere i costi sostenuti per l'erogazione del servizio in economicita e garantire la non discriminazione tra gli utenti;
    2. consentire ai gestori di rete la scelta delle soluzioni tecniche disponibili secondo principi di razionalita e di salvaguardia della continuita del servizio;
    3. assicurare un adeguato grado di flessibilita nello sviluppo delle reti;
  • dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 8 commi 8.4 e 8.6 della deliberazione n. 50/02, definendo le modalita di determinazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione in maniera tale che i medesimi riflettano i costi sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture minime necessarie al soddisfacimento della richiesta di connessione;
  • definire ulteriori condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione, coerentemente con quanto indicato nel documento per la consultazione 17 marzo 2005, nonche con alcune osservazioni formulate da soggetti interessati nell'ambito del predetto procedimento per la consultazione nel rispetto dei citati principi;
  • che, in previsione della formulazione di un testo unico relativo alle condizioni di accesso alla rete per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le modalita e condizioni di cui ai precedenti alinea rechino altresi specifiche condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione dei predetti impianti

 

DELIBERA

 

  1. di approvare le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche en tri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.



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