Data pubblicazione: 30 maggio 2006
Delibera 24 maggio 2006
Delibera/Provvedimento 100/06
Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2006, n. 281/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 maggio 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 marzo 2002, n. 50/02 recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la lettera della società Enel Spa in data 31 gennaio 2006, prot. n. DD/P2006000821 (prot. Autorità n. 2703 del 3 febbraio 2006);
- la lettera di Federutility in data 9 febbraio 2006, prot. n 282/06/E/e/UZ (prot. Autorità n. 3510 del 10 febbraio 2006);
- la lettera della società Terna Spa in data 14 febbraio 2005, prot. n. TE/P2006001347 (prot. Autorità n. 3826 del 15 febbraio 2006).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha stabilito condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: il servizio di connessione);
- con le lettere sopra indicate i principali gestori di rete hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione n. 281/05, in particolare, per quanto riguarda:
- l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.5 della citata deliberazione, riguardante le misure di incentivazione nell'ambito dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 14.1 della citata deliberazione, riguardanti la restituzione, da parte dei gestori di rete ai soggetti richiedenti, del corrispettivo di connessione, in caso di ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di connessione, alla luce del fatto che tali disposizioni potrebbero indurre i gestori di rete ad incrementare i tempi preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente necessari, onde non incorrere nel rischio di applicazione di dette disposizioni;
- la copertura dei costi conseguenti alla realizzazione di interventi su reti elettriche esistenti, ai fini della connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 14.5 della citata deliberazione;
- le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 14.1 della deliberazione n. 281/05 sono qualificabili, sotto il profilo della loro natura giuridica, alla stregua di un indennizzo automatico di cui all'articolo 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95 (ossia di un obbligo posto dall'Autorità in capo ad un esercente avente ad oggetto il pagamento all'utente di una determinata somma di denaro in caso di inosservanza di condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorità).
Ritenuto che sia opportuno:
- modificare e integrare la deliberazione n. 281/05, in ordine alle esigenze sopra richiamate e, in particolare, riducendo la misura di indennizzo prevista dall'articolo 14, comma 14.1 della citata deliberazione onde evitare il rischio di incremento dei tempi preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente necessari
DELIBERA
- di modificare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 281/05, come di seguito indicato:
- all'articolo13, il comma 13.5 è sostituito dal seguente comma:
"13.5 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, il corrispettivo di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal medesimo gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio”; - l'articolo 14, comma 14.1, è sostituito dal seguente comma:
"14.1In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e:
a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;
c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5; - all'articolo 14, comma 14.5, lettera a) dopo il termine "13.2” è aggiunto il termine ",13.3, 13.4”;
- all'articolo13, il comma 13.5 è sostituito dal seguente comma:
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 281/05, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.