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Comunicato operatori

Agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi

Chiarimenti in merito all’applicazione della deliberazione 252/2017/R/com

18 luglio 2017

aggiornato in data 20.12.17

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Disposizioni generali per il settore elettrico, gas e per il settore idrico: soggetti beneficiari e modalità di ottenimento delle agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com sono destinate automaticamente e indistintamente ai residenti nei Comuni del cratere o solamente ai proprietari degli immobili inagibili?

Le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com si applicano a tutte le forniture (utenze) attive alla data degli eventi sismici nei Comuni del cratere, a prescindere dalla residenza e/o domicilio o dalla proprietà dell’immobile. Qualora successivamente alla data dell’evento sismico, il soggetto titolare di una fornitura (utenza) domestica sita nel Comune del cratere decida di stabilire la propria residenza/domicilio in un’unità immobiliare diversa rispetto a quella originaria dichiarata inagibile, in qualsiasi comune d’Italia, avrà diritto alle agevolazioni sia in relazione alle utenze e alle forniture site nella suddetta unità immobiliare, sia in relazione all’utenza/fornitura in cui abbia successivamente stabilito la propria residenza/domicilio.
Le agevolazioni si applicano (automaticamente) anche nel caso di disattivazione e successiva riattivazione del punto di fornitura originario da parte del medesimo cliente titolare di utenza attiva alla data dell’evento sismico.

 

Qual è la differenza tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) e quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della deliberazione 252/2017/R/com?

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della deliberazione 252/2017/R/com sono quelli titolari di una fornitura (utenza) attiva alla data degli eventi sismici, sita in altri Comuni delle regioni interessate rispetto a quelli ricompresi nel cratere. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) sono quelli titolari di una fornitura (utenza) domestica attiva alla data degli eventi sismici nei Comuni ricompresi del cratere che a causa dell’inagibilità dell’abitazione di residenza sono stati costretti a trasferirsi.
Tali utenti/clienti hanno diritto all’applicazione delle agevolazioni in qualsiasi comune decidano di stabilire la propria residenza/domicilio. L’agevolazione viene riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto decida di attivare una nuova fornitura (utenza) indipendentemente dalla localizzazione della fornitura (utenza ) medesima. In questi casi le agevolazioni tariffarie non si applicano in maniera automatica ma vengono riconosciute su richiesta all’utente/cliente in grado di dimostrare l’inagibilità totale o parziale dell’abitazione di residenza e il nesso di causalità con gli eventi sismici.

 

Le agevolazioni tariffarie si applicano a tutte le tipologie di clienti, domestici e non domestici?

Le agevolazioni si applicano a tutte le tipologie di clienti, domestici e non domestici, con modalità differenti, e con l’eccezione:

  • delle agevolazioni sulle connessioni, di cui agli articoli 7, 10 e 12, che sono applicate solo agli utenti domestici;
  • delle agevolazioni sui corrispettivi di trasporto, di cui all’articolo 13, che sono applicate solo agli utenti allacciati direttamente alle reti regionali di trasporto gas, con l’esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica.

 

Le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com si applicano anche agli edifici comunali?

Si, le agevolazioni si applicano anche agli edifici comunali con utenza attiva alla data degli eventi sismici in relazione alla originaria tipologia contrattuale.

 

Le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com si applicano anche alle utenze relative al servizio di pubblica illuminazione?

No. Sono escluse le utenze di illuminazione pubblica e quelle per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici.

 

I soggetti destinatari delle agevolazioni non automatiche possono presentare in luogo della perizia asseverata idonea documentazione sostitutiva che attesti l’inagibilità dell’unità immobiliare in cui è sita la fornitura (utenza)?

Al fine di evitare la produzione di documentazione ridondante, unicamente con riferimento alle utenze site nei Comuni ricadenti nel cratere sismico, di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 189/16, ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le schede di inagibilità FAST o AEDES o idonea documentazione dell’amministrazione comunale saranno ritenute equipollenti alla perizia asseverata, in quanto tali documenti confermano ed accertano il nesso causale tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e l’evento sismico.

I soggetti titolari di fornitura (utenza) sita in altri Comuni delle Regioni interessate sono stati individuati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 189/16, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229. Secondo quanto disposto dal richiamato articolo, tali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni solo laddove dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici , presentando apposita perizia asseverata. I soggetti titolari di fornitura (utenza) attiva alla data degli eventi sismici sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto sono tenuti a dichiarare l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00 con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Gli altri soggetti titolari di fornitura (utenza) attiva alla data degli eventi sismici che a causa dei gravi danni subiti alla propria abitazione sono stati costretti a trasferirsi in un altro immobile ovvero nei MAP, roulotte e camper sono tenuti ugualmente a presentare apposita perizia asseverata, che accerti l’inagibilità dell’unità immobiliare originaria e il nesso di causalità con i richiamati eventi sismici.

 

I cambi di titolarità determinano il venir meno delle agevolazioni? In particolare, nel caso in cui avvenga una voltura o un subentro di una fornitura (utenza) attiva alla data degli eventi sismici, il nuovo cliente (utente) finale ha diritto alle agevolazioni?

Tranne nei casi di trasferimento in altro immobile, ovvero nei MAP, roulotte e camper, a seguito dell’inagibilità dell’immobile originario, il cambio di titolarità determina il venir meno delle agevolazioni. Pertanto, i soggetti che successivamente all’evento sismico richiedessero di volturare o subentrare nella titolarità di un punto di fornitura attivo alla data degli eventi sismici sito in un Comune del cratere non hanno diritto all’agevolazione. Il nuovo cliente (utente) finale potrà beneficiare delle agevolazioni solo nei casi:

  • in cui tale soggetto risultasse già titolare di un’altra fornitura (utenza) relativa ad un immobile inagibile. In tal caso infatti troverebbe applicazione il principio di portabilità dell’agevolazione;
  • di voltura mortis causa.

 

Nei casi di voltura mortis causa, fino a quale data le agevolazioni previste devono essere riconosciute in fattura?

Nei casi di voltura mortis causa, tenuto conto che esiste una continuità tra gli stessi soggetti utilizzatori, le agevolazioni sono riconosciute in fattura al nuovo titolare di fornitura (utenza) per il periodo residuale. L’agevolazione viene dunque riconosciuta in relazione al medesimo punto di fornitura/utenza per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data dell’evento sismico.

 

Un cliente finale che ha attivato il proprio punto di fornitura, sito in un Comune del cratere, successivamente alla data dell’evento simico ha diritto alle agevolazioni?

Il cliente che abbia attivato il proprio punto di fornitura successivamente alla data dell’evento sismico non ha diritto alle agevolazioni, a meno che non si sia trasferito da altro immobile inagibile e ne faccia esplicita richiesta.

 

È prevista una scadenza per la presentazione dell’istanza nel caso il cliente (utente) finale abbia diritto all’agevolazione su richiesta? I 18 mesi per presentare i documenti decorrono dalla data dell’istanza o dalla data dell’evento sismico?

Si precisa che il soggetto beneficiario dell’agevolazione ha facoltà di presentare istanza entro i 36 mesi previsti per l’applicazione delle medesime, che iniziano a decorrere dalla data dell’evento sismico. In tal caso l’esercente ovvero il gestore dovrà emettere una nuova fattura e provvedere al conguaglio degli importi fatturati, al fine di tener conto dell’erogazione delle agevolazioni previste.
I 18 mesi decorrono dalla data della presentazione dell’istanza (art. 3.3 della deliberazione 252/2017/R/com).

 

La tariffa domestica residente va applicata anche ai casi, di cui al comma 2.7, in cui il cliente (utente) finale ha diritto all’agevolazione tariffaria sia per l’abitazione di residenza inagibile che per l’eventuale nuova fornitura (utenza) in cui venga stabilito il domicilio successivamente all’evento simico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica?

Per tutta la durata delle agevolazioni si applica la tariffa domestica residente sia all’abitazione di residenza inagibile sia all’eventuale utenza/fornitura di cui al comma 2.1 in cui venga stabilito il solo domicilio successivamente all’evento sismico, senza che sia stata trasferita la residenza anagrafica. Fermo restando quanto sopra, a prescindere dalla durata delle agevolazioni, a fini tariffari, le utenze domestiche di cui al comma 2.1 lettera d) e h) sono assimilate alle utenze domestiche residenti.
I 18 mesi decorrono dalla data della presentazione dell’istanza (art. 3.3 della deliberazione 252/2017/R/com).

 

Qualora il termine della sospensione dei pagamenti sia fissato al 30 aprile 2017, la prima fatturazione che verrà emessa in data maggio e che contabilizzerà la competenza di aprile va emessa con le agevolazioni tariffarie o bisogna fatturare con la tariffazione standard fino a emissione della fattura unica di conguaglio che comprenderà anche le competenze successive alla pubblicazione della delibera?

Sia per gli esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e gas che per i gestori del SII, la prima fattura da emettere una volta terminato il periodo di sospensione dei pagamenti è la fattura unica di conguaglio. Tale fattura unica contabilizza le agevolazioni e i consumi fino alla data di emissione della fattura medesima ed è oggetto di rateizzazione. Non possono pertanto essere emesse altre fatture prima della fattura unica di conguaglio che contabilizzino i prelievi successivi alla fine del periodo di sospensione dei pagamenti.

 

La fattura unica di conguaglio deve contabilizzare anche i prelievi di competenza di periodi precedenti alla data del sisma (ad esempio quelli di agosto 2016) e che a tale data attendevano di essere fatturati? Inoltre, a tali prelievi sono applicate le agevolazioni?

La fattura unica di conguaglio dovrà contabilizzare anche i prelievi non ancora fatturati di competenza di periodi precedenti alla data del sisma (ad esempio quelli di agosto 2016, precedenti alla data del sisma). Tuttavia, a tali prelievi non si applicano le agevolazioni. Pertanto la fattura unica di conguaglio contabilizzerà, da una parte, gli importi relativi alle tariffe non agevolate applicate ai prelievi effettuati fino al giorno precedente la data del sisma (ad esempio fino al 23 agosto) e, dall’altra, gli importi relativi alle tariffe agevolate applicate ai prelievi effettuati dalla data del sisma in poi (ad esempio dal 24 agosto).
Gli importi già contabilizzati in fatture emesse prima della data del sisma, anche se oggetto di sospensione dei termini di pagamento, qualora basati su consumi stimati devono essere ricalcolati sulla base dei consumi effettivi applicando le agevolazioni esclusivamente ai consumi successivi alla data del sisma.

 

In che modo si può procedere alla riattivazione delle procedure di recupero crediti per i clienti (utenti) finali che risultavano morosi alla data degli eventi sismici?

In relazione alle utenze che risultavano morose in data antecedente agli eventi sismici e il cui processo di recupero crediti sia stato interrotto dalla delibera 810/2016/R/com, si precisa che può essere consentita la riattivazione delle procedure di recupero crediti:

  • a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione 252/2017/R/com e comunque terminato il periodo di sospensione dei termini di pagamento;
  • solo dopo che sia sta inviata di nuovo la costituzione in mora al cliente finale.

 

Nella fattura unica di conguaglio possono essere contabilizzate le somme relative ad utenze (forniture) dichiarate morose in data antecedente agli eventi sismici?

Si precisa che decorso il periodo di sospensione dei termini di pagamento, si considera ripristinata la situazione preesistente; conseguentemente, gli esercenti ovvero i gestori del SII potranno riattivare, secondo le modalità indicate al punto precedente, le procedure di recupero crediti e chiedere i pagamenti (rateizzati) delle fatture già emesse e non ancora saldate, attivando le azioni previste per le utenze morose. Pertanto, nella fattura unica di conguaglio non potranno essere contabilizzate le somme relative ad utenze (forniture) dichiarate morose in data antecedente agli eventi sismici.

 

Gli artt. 17.4, 18.4 e 33.5 prevedono l’obbligo in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale nonché in capo ai gestori del SII di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA. È sufficiente dare tali evidenze nei documenti di fatturazione o è necessario che ne venga data una specifica evidenza anche nei sistemi di contabilità generale?

Gli esercenti l’attività di vendita e i gestori del SII devono dare specifica evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni anche nei sistemi contabili (contabilità generale e/o industriale), unitamente agli eventuali importi fatturati al cliente ovvero all’utente del SII, ancorché solo rateizzati.

 

Disposizioni per il settore elettrico e il settore gas

L’art. 3.5 lett. a) comma i prevede che l’esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmetta all’impresa distributrice le istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 contestualmente alle richieste di disattivazione o riattivazione del punto di fornitura. Per le utenze già attivate o disattivate prima della pubblicazione della del. 252/2017/R/com e per le quali è necessario presentare una specifica richiesta, qual è il termine ultimo per presentare l’istanza? Lo stesso termine vale anche per gli altri casi di cui all’art. 3.5 lett. a) comma ii?

Per le utenze già attivate o disattivate prima della pubblicazione della deliberazione 252/2017/R/com e per le quali è necessario presentare una specifica richiesta, il termine ultimo per la trasmissione delle istanze all’impresa distributrice competente è quello previsto dall’articolo 3.5, lettera a), punto ii. Lo stesso termine vale anche per gli altri casi di cui all’art. 3.5 lettera a), punto ii.

 

Relativamente alle disposizioni sul gas quando si parla di “allacciamento” la definizione a cui si fa riferimento è quella contenuta nei testi integrati del TUDG, RQDG e TIUC? Nel caso in cui si applichino le agevolazioni di cui agli articoli 11 e 12 è previsto un limite di riconoscimento alla lunghezza della stessa?

Si, la definizione è quella indicata nei testi integrati dove per “impianto di derivazione di utenza o allacciamento” si intende “il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l’impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all’organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.”
Il limite di riconoscimento alla lunghezza previsto è quello stabilito dall’impresa distributrice in base alla propria prassi commerciale.

 

Fra le agevolazioni previste all’articolo 6, comma 1, lettera e), rientra anche la maggiorazione all’aliquota afferente la componente tariffaria A3, calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della deliberazione 609/2014/R/eel?

No. È esclusa tale maggiorazione in quanto la deliberazione 276/2017/R/eel è intervenuta ad abrogare la deliberazione 609/2014/R/eel. Pertanto, nel caso di ASSPC, le imprese distributrici e CSEA, per effetto dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, cessano l’applicazione delle componenti tariffarie all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, anche in relazione agli anni antecedenti al 2017.

 

L’articolo 7.3 limita le agevolazioni per le nuove connessioni alle sole utenze domestiche fino a 3 kW di potenza contrattualmente impegnata. Se un cliente chiede una nuova connessione con potenza superiore a 3 kW può usufruire delle agevolazioni di cui al medesimo comma?

No. Le suddette esenzioni sono previste fino ad un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata.
In generale, al di fuori dei casi previsti all’articolo 7, della deliberazione 252/2017/R/com, il cliente che richieda una nuova connessione deve versare l’intero corrispettivo previsto dalla normativa vigente senza alcuna esenzione.
Lo stesso criterio va utilizzato anche per le nuove connessioni regolate dai commi 7.1 e 7.2 con riferimento ai limiti rispettivamente indicati di 6 kW e 30 kW.

 

Le agevolazioni previste all’articolo 7 della deliberazione 252/2017/R/com possono essere applicate ai servizi quali variazioni di potenza ecc.?

No. Le suddette agevolazioni si applicano solo ai servizi esplicitamente citati all’articolo 7, vale a dire, nuove connessioni, volture o subentri nei limiti previsti dai medesimi commi. La variazione di potenza non determina il venir meno delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione.

 

A fronte delle richieste da parte degli enti locali al distributore di spostamento di impianti di rete propedeutici alla realizzazione di moduli temporanei abitativi, il rimborso della spesa relativa può esser posto a carico dei clienti finali?

Gli spostamenti di impianti di rete di cui al comma 30 del TIC funzionali alle utenze di cui al comma 2.1 lettere d) e h), della deliberazione 252/2017/R/com, sono effettuati senza oneri a carico dei clienti finali.

 

Sono addebitabili ai soggetti titolari di una fornitura (utenza) domestica sita nel Comune del cratere i costi di disattivazione nei casi in cui a seguito di un ordinanza di inagibilità di un fabbricato richiesta dal Comune o dalle Autorità competenti, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, venga richiesto all’ente erogatore del servizio gas di provvedere al blocco/distacco della relativa utenza?

Nel caso in cui a fronte dell’ordinanza di inagibilità di un fabbricato richiesta dal Comune o dalle Autorità competenti, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, venga richiesto al distributore/venditore di provvedere al blocco/distacco della relativa utenza tale richiesta deve essere trattata dal distributore/venditore come una richiesta di "pronto intervento" per la quale pertanto l'utente non deve pagare il corrispettivo di disattivazione.
Si precisa comunque che secondo quanto definito dal comma 10.4 della del 252 che recita: "Per le utenze domestiche di cui al comma 2.1, per la disattivazione del punto di fornitura originario richiesta dal cliente finale e la sua successiva riattivazione, sono posti pari a zero i corrispettivi previsti dall’Articolo 82 della RTDG” la suddetta clientela non è tenuta al pagamento di nessun corrispettivo di disattivazione.

 

Il comma 11.2, lettera b) della deliberazione 252/2017/R/com prevede che per le agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ai soggetti di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione, connessi a reti canalizzate in affidamento dagli enti locali che non rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 RTDG, si applichi una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile per utente ante imposte. Nel caso in cui l’utente paghi solo le componenti fisse (€/PDR) in quanto non ha effettuato consumi nel periodo di riferimento l’esercente deve applicare la riduzione del 40 % della “spesa mensile ante imposte”?

Si. L’esercente deve sempre applicare una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari al 40% della spesa mensile, comprensiva delle componenti fisse, per utente ante imposte.

 

In base agli articoli 8 e 9 della delibera 252/2017/R/com, le componenti tariffarie da azzerare per 36 mesi dalle date degli eventi sismici sono la tau1 (composta dagli elementi tau1(dis), tau1(mis) e tau1(cot) ), la tau3, la RE, la RS, la UG1 e, per le utenze non domestiche, la GS. Le componenti UG2 in €/PdR e in €/Smc, UG3, ST, VR, e gli eventuali Canoni comunali continuano pertanto ad applicarsi?

Si. Le componenti diverse da quelle elencate agli articoli 8 e 9 della deliberazione 252/2017/R/com non sono oggetto di agevolazione e pertanto si applicano per intero.

 

Una società che eroga gas gpl ha realizzato su ogni frazione un deposito in loco costituito da un mega bombolone, da cui parte la canalizzazione che collega le varie utenze della frazione. I consumi vengono rilevati dai contatori installati su ogni utenza e la società provvede alla periodica fornitura riempiendo il mega bombolone in base ai consumi. Considerato anche il numero delle utenze servite, è possibile applicare le disposizioni relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture e quelle relative alle agevolazioni tariffarie disciplinate dalla deliberazione 252/2017/R/com?

No. Come precisato al comma 11.1 le agevolazioni per la fornitura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate si applicano esclusivamente ad utenti connessi a reti canalizzate gestite in affidamento dagli enti locali da esercenti che svolgano l’attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate come definita nel TIUC.

 

Un’utenza rurale che è servita da un singolo bombolone gpl può beneficiare della sospensione dei pagamenti e delle agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com?

No. Come precisato al precedente punto 24 le agevolazioni per la fornitura di gas diversi dal naturale si applicano esclusivamente ad utenti connessi a reti canalizzate come definite al comma 11.1 della deliberazione 252/2017/R/com.

 

L’elenco messo a disposizione da parte dell’impresa distributrice di cui all’articolo 3, comma 5, deve contenere anche tutti i punti che usufruiscono dell’agevolazione, o solo quelli aventi diritto a seguito di presentazione di apposita istanza?

Sì, deve contenere sia quelli che beneficiano dell’agevolazione in via automatica che su richiesta.

 

Per i punti di prelievo il cui misuratore potrebbe essere andato distrutto o danneggiato a causa degli eventi sismici, è possibile emettere fatture con importi stimati?

Il venditore prima di emettere la fattura unica di conguaglio deve attendere che il distributore ricostruisca i consumi. Nei casi residuali in cui il distributore non abbia ancora fornito tale ricostruzione, il venditore deve comunque emettere la fattura unica di conguaglio sulla base di consumi stimati entro i termini di cui all’art. 14, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili e funzionali a tale scopo.

 

Gli articoli 17.2 e 18.2 prevedono espressamente la possibilità di riconoscere anticipazioni bimestrali a favore di quelle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale che si venissero a trovare in una comprovata criticità finanziaria: nel caso di aziende che operano esclusivamente nei Comuni del cratere è possibile prevedere una modalità di calcolo di tali anticipazioni basate sui rispettivi VRD e VRG? Per le suddette aziende è ipotizzabile il ricalcolo delle perequazioni in acconto per l’anno 2017 e seguenti, fino al termine delle agevolazioni previste dalla delibera 252/2017/R/com?

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 18, comma 2, della deliberazione 252/2017/R/com, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell’impresa distributrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, la CSEA può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui all’articolo 18, comma 1. Con l’articolo 18, comma 6, della deliberazione 252/2017/R/com l’Autorità ha dato incarico alla CSEA di predisporre e trasmettere alla medesima Autorità le procedure per il riconoscimento delle compensazioni delle imprese distributrici.
In data 13 giugno 2017 la CSEA ha pubblicato la Circolare N. 16/2017/ELT/GAS, in materia di riconoscimento delle anticipazioni bimestrali dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi. In tale documento vengono illustrati nel dettaglio l’iter procedurale e la documentazione da trasmettere ai fini di tale riconoscimento.

 

Disposizioni per il settore idrico

In che misura le agevolazioni tariffarie saranno applicate alle bollette del SII ?

Le agevolazioni applicate saranno riconosciute in misura pari al 100% dell’importo che sarebbe stato fatturato in assenza di agevolazione. Le agevolazioni applicate pertanto consentiranno l’azzeramento dei corrispettivi per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (quota fissa e quota variabile); agli utenti beneficiari non verranno inoltre applicate le ulteriori componenti tariffarie (UI1 e UI2).

 

Nel periodo di vigenza delle agevolazioni, le spese di spedizione restano a carico dell’utente?

No, nel periodo di vigenza delle agevolazioni le spese di spedizione non restano a carico dell’utente; considerata l’esiguità dell’importo anche tali spese sono ammesse a compensazione.

Nel periodo di vigenza delle agevolazioni resta a carico dell’utente anche l’imposta di bollo?

Nel periodo di vigenza delle agevolazioni, l’imposta di bollo continuerà ad essere addebitata all’utente/cliente finale nei modi e nei termini già in uso, secondo quanto previsto dalla normativa primaria.

 

Poiché l’importo fatturato è totalmente agevolato, si rateizzano solo le fatture che contabilizzano gli importi relativi a consumi del periodo antecedente al sisma? In questo caso anche le fatture scadute prima del sisma saranno rateizzate?

Le disposizioni in materia di rateizzazione si applicano qualora i soggetti che hanno presentato istanza per il riconoscimento delle agevolazioni non siano in grado di presentare entro 18 mesi dalla data di presentazione dell’istanza medesima copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi. Le fatture scadute prima degli eventi sismici non potranno essere rateizzate; potranno esserlo le fatture emesse i giorni immediatamente precedenti agli eventi sismici i cui termini di pagamento siano stati sospesi.

 

I gestori del SII potranno continuare ad avvalersi delle anticipazioni di cui all’art. 5 della deliberazione 810/2016/R/com almeno fino a quando non diventerà pienamente operativo il meccanismo di compensazione, ovvero fino all’emissione della fattura di conguaglio?

I gestori del SII potranno accedere al meccanismo di compensazione dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, nel caso in cui siano ancora sospesi i termini di pagamento delle fatture emesse agli utenti finali, fino a quando non diventerà pienamente operativo il meccanismo di compensazione, ovvero fino all’emissione della fattura di conguaglio. Le anticipazioni erogate verranno trattenute dal gestore a titolo definitivo, salvo conguaglio

 

Allo scadere dei 36 mesi gli importi ammessi a compensazione devono essere rimborsati alla CSEA mediante, ad esempio, una nuova fatturazione a tariffa non più agevolata? Oppure si tratta di importi non rimborsabili in quanto a carico del sistema?

Non dovranno essere retrocessi a CSEA gli importi erogati a titolo di compensazione dei minori ricavi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32 e dall’articolo 33 della deliberazione 252/2017/R/com, con riferimento al recupero degli importi fatturati agli utenti e di quelli riscossi a titolo di anticipazione. Gli oneri derivanti dalle compensazioni sono posti in capo al conto UI1 di cui all’articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com, alimentato dalla relativa componente tariffaria pagata dagli utenti del SII sul territorio nazionale, ad eccezione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

 

Il gestore del SII può recuperare i minori ricavi derivanti dalla mancata applicazione delle tariffe domestiche non residenti, posto che ai fini dell’erogazione delle compensazioni i consumi relativi alle utenze domestiche saranno valorizzati sulla base dei corrispettivi applicati alle utenze residenti? Se sì, in che modo?

Il gestore del SII potrà recuperare eventuali minori ricavi in sede di approvazione della proposta tariffaria, qualora venga dimostrato che il loro mancato riconoscimento possa compromettere l’equilibrio economico finanziario della gestione.

 

Qual è la tariffa da applicare nella fatturazione alle utenze domestiche non residenti tenuto conto che, per ottenere le compensazioni spettanti il gestore dovrà fornire alla CSEA il dettaglio delle agevolazioni riconosciute?

Si veda la risposta al precedente punto. Tenuto conto che le agevolazioni tariffarie sono riconosciute in misura pari al 100%, il gestore non addebiterà in fattura alcun importo all’utente, ma al fine di richiedere a CSEA le compensazioni dei minori ricavi, applicherà ai consumi degli utenti domestici non residenti le tariffe domestiche residenti.

 

Nel caso previsto dall'art. 34 per il riconoscimento dei crediti non riscossi, nell'esperire le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito, il gestore del SII potrà procedere alla sospensione della fornitura nei confronti delle utenze terremotate?

Nel caso previsto dall'art. 34 per il riconoscimento dei crediti non riscossi, nell'esperire le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito, il gestore non potrà procedere nei confronti delle utenze "terremotate" alla sospensione della fornitura, fatto salvo il caso delle utenze dichiarate morose precedentemente agli eventi sismici. Il gestore potrà presentare apposita istanza per il riconoscimento di eventuali maggiori oneri di morosità derivanti dall’applicazione delle agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, in sede di approvazione della proposta tariffaria ai sensi dell’art. 30.3 dell’MTI-2 .