Comunicato operatori
Chiarimenti in merito all’applicazione della deliberazione 111/2021/R/com per le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi
24 marzo 2021
1. La proroga delle agevolazioni tariffarie prevista dalla deliberazione 111/2021/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16 si applica a residenti e non residenti?
La proroga delle agevolazioni tariffarie prevista dalla deliberazione 111/2021/R/com, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) della medesima deliberazione, si applica a favore di tutti i soggetti titolari di utenze e forniture inagibili site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, a prescindere dal requisito della residenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 quater comma 1 del decreto legge 183/2020 e con quanto previsto nei Chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione 252/2017/R/com del 18 luglio 2017.
Si precisa che l'autocertificazione relativa alla residenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della menzionata deliberazione 111/2021/R/com da fornire al momento della presentazione dell'istanza all'esercente la vendita e al gestore del SII per l'ottenimento delle suddette agevolazioni, è richiesta per esigenze di natura informativa anche ai fini del calcolo della compensazione da riconoscere all'esercente.
2. Qual è il significato della dicitura "... e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore..." riportata al comma 1.1 della deliberazione 111/2021/R/com?
Si precisa che trattandosi di agevolazioni relative a servizi su richiesta quali la connessione e/o l'allacciamento, la disattivazione, riattivazione e/o voltura di utenze elettriche, gas naturale, gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate nonché del servizio idrico integrato, per i quali si rende necessario un intervento del distributore ovvero del gestore del SII sul contatore ed è prevista la presentazione da parte del cliente/utente di una apposita istanza all'esercente la vendita e al medesimo gestore, le parole "...e, ove necessario,...", stanno ad indicare che diversamente dalle agevolazioni tariffarie di cui agli Articoli 5, 6, 8, 9, 11 e 29 della deliberazione 252/2017/R/com che trovano applicazione automatica in bolletta, le agevolazioni di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 sono selettive in quanto riconosciute esclusivamente per il servizio richiesto dal cliente ovvero dall'utente finale.
3. La proroga delle agevolazioni tariffarie prevista dalla deliberazione 111/2021/R/com contempla anche la proroga del principio di portabilità di cui alla deliberazione 252/2017/R/com?
Con la deliberazione 111/2021/R/com, l'Autorità ha disposto, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, la proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle sole utenze e forniture asservite a immobili inagibili site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16. La proroga non si applica pertanto con riferimento alle utenze e forniture per le quali era stato richiesto, ai sensi del comma 2.7 della deliberazione 252/2017/R/com, il riconoscimento della portabilità delle agevolazioni medesime.
4. Per le eventuali fatturazioni di consumi antecedenti 24 mesi, riferite ad utenze ricadenti nel cratere sismico, trova comunque applicazione la disciplina sulla prescrizione biennale di cui all'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/idr?
Le disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/idr non trovano applicazione nei casi in cui il ritardo nella fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni sia derivato dall'adempimento della disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, introdotta dall'Autorità in conformità alle previsioni recate dal decreto-legge 189/16.
5. I gestori del SII possono essere derogati dall'applicazione di alcuni standard in materia di qualità contrattuale, con particolare riferimento a quelli di cui al Titolo II (modalità per l'avvio e la cessazione del rapporto contrattuale) ed al Titolo IV (modalità di fatturazione) della RQSII?
I gestori del SII operanti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del Centro Italia possono presentare all'Autorità, per il tramite dell'ente di governo dell'ambito territorialmente competente, apposita istanza secondo quanto previsto dall'Articolo 2, comma 2, della deliberazione 547/2019/R/idr. L'istanza corredata del cronoprogramma delle attività e con il dettaglio delle relative modalità di svolgimento deve altresì essere integrata dal parere favorevole rilasciato dalle Associazioni dei consumatori territorialmente competenti.
Si precisa al riguardo che i gestori del SII, anche qualora derogati, hanno comunque la facoltà di definire criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni di qualità per le quali, a causa dei sopra citati eventi sismici, non siano (stati) rispettati gli standard definiti dal Titolo II e dal Titolo IV della RQSII. Il principio generale della causa di forza maggiore opera anche ove non espressamente richiamato dalla regolazione vigente, prevedendo che gli operatori che se ne avvalgono definiscano i medesimi criteri oggettivi e documentabili di cui sopra.
6. Quali sono gli adempimenti di competenza dei gestori del SII nel caso in cui abbiano ripreso la fatturazione ed erogato ratei di bonus sociale idrico nel periodo precedente la proroga delle agevolazioni tariffarie disposta dalla deliberazione 429/2020/R/com?
Qualora nel periodo precedente la proroga delle agevolazioni tariffarie disposta dalla deliberazione 429/2020/R/com, i gestori del SII abbiano provveduto, nell'ambito della fattura di periodo, a riconoscere agli utenti beneficiari eventuali ratei di bonus idrico, i medesimi gestori, in occasione dell'emissione della fattura di conguaglio, dovranno stornare gli importi erogati a titolo di bonus agli utenti che ne hanno beneficiato (in quanto ai medesimi utenti, con riferimento a tale periodo oggetto di proroga delle agevolazioni, sono applicabili corrispettivi nulli); successivamente all'emissione della fattura di conguaglio, e nell'ambito delle dichiarazioni bimestrali da rendere alla CSEA, i gestori del SII saranno tenuti a restituire alla CSEA gli importi corrispondenti alle predette somme precedentemente erogate agli utenti finali a titolo di bonus e risultate oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 11 del TIBSI pro tempore vigente.
ultimo aggiornamento 12 luglio 2021