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Comunicato stampa

L'Autorità diffonde un documento di consultazione su cogenerazione e impianti assimilati

Milano, 10 agosto 2000

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato

un

documento per la consultazione

che propone i criteri per le definizioni di cogenerazione, ai sensi dell'articolo

2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (decreto Bersani), nonché le

condizioni tecniche per l'assimilabilità degli impianti di produzione di

energia elettrica a quelli che utilizzano fonti rinnovabili. La nuova

definizione di cogenerazione consente di identificare, tra gli impianti

esistenti e di nuova realizzazione, quelli che garantiscono un significativo

risparmio di energia rispetto alle produzioni separate. Vengono a tale scopo

definiti uno o più indicatori che consentono:

  • di valutare il risparmio effettivo di energia primaria di un impianto di cogenerazione rispetto alle produzioni separate;
  • di garantire l'effettiva natura cogenerativa delle modalità di utilizzo dell'impianto, evitando che, pur in presenza di una produzione combinata di energia elettrica e calore utile, si abbiano soluzioni eccessivamente sbilanciate nella produzione di energia elettrica.

L'Autorità propone le condizioni tecniche per l'assimilabilità

con riferimento ai rendimenti caratteristici degli impianti per la produzione di

energia elettrica di costruzione più recente.

Dalla prima definizione di assimilabilità (Cip n. 6/92) sono

passati 8 anni e il progresso tecnologico ha reso obsoleta tale definizione

richiedendone una revisione.

E' importante sottolineare che il decreto Bersani ha

delineato un quadro normativo nel quale la cogenerazione è esentata dagli oneri

relativi alla promozione delle fonti rinnovabili attraverso il meccanismo dei

cosiddetti certificati verdi. Inoltre per l'energia prodotta a mezzo di

impianti di cogenerazione è prevista una priorità del dispacciamento rispetto

all'energia elettrica prodotta con impianti convenzionali, mentre le eccedenze

di energia elettrica prodotta a mezzo di impianti assimilati a quelli che

utilizzano fonti di energia rinnovabili è previsto un obbligo di ritiro da

parte del soggetto cessionario a prezzi determinati in applicazione del criterio

del costo evitato dall'Autorità, stabilito dall'articolo 3, comma 12, del

medesimo decreto.

Il documento emanato per la consultazione, disponibile sul

sito internet (www.autorita.energia.it), viene

diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare

osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione dei

provvedimenti in materia.

Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità,

per iscritto, entro il 18 settembre 2000.