Comunicato stampa
L'Autorità diffonde un documento di consultazione su cogenerazione e impianti assimilati
Milano, 10 agosto 2000
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato
documento per la consultazione
che propone i criteri per le definizioni di cogenerazione, ai sensi dell'articolo
2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (decreto Bersani), nonché le
condizioni tecniche per l'assimilabilità degli impianti di produzione di
energia elettrica a quelli che utilizzano fonti rinnovabili. La nuova
definizione di cogenerazione consente di identificare, tra gli impianti
esistenti e di nuova realizzazione, quelli che garantiscono un significativo
risparmio di energia rispetto alle produzioni separate. Vengono a tale scopo
definiti uno o più indicatori che consentono:
- di valutare il risparmio effettivo di energia primaria di un impianto di cogenerazione rispetto alle produzioni separate;
- di garantire l'effettiva natura cogenerativa delle modalità di utilizzo dell'impianto, evitando che, pur in presenza di una produzione combinata di energia elettrica e calore utile, si abbiano soluzioni eccessivamente sbilanciate nella produzione di energia elettrica.
L'Autorità propone le condizioni tecniche per l'assimilabilità
con riferimento ai rendimenti caratteristici degli impianti per la produzione di
energia elettrica di costruzione più recente.
Dalla prima definizione di assimilabilità (Cip n. 6/92) sono
passati 8 anni e il progresso tecnologico ha reso obsoleta tale definizione
richiedendone una revisione.
E' importante sottolineare che il decreto Bersani ha
delineato un quadro normativo nel quale la cogenerazione è esentata dagli oneri
relativi alla promozione delle fonti rinnovabili attraverso il meccanismo dei
cosiddetti certificati verdi. Inoltre per l'energia prodotta a mezzo di
impianti di cogenerazione è prevista una priorità del dispacciamento rispetto
all'energia elettrica prodotta con impianti convenzionali, mentre le eccedenze
di energia elettrica prodotta a mezzo di impianti assimilati a quelli che
utilizzano fonti di energia rinnovabili è previsto un obbligo di ritiro da
parte del soggetto cessionario a prezzi determinati in applicazione del criterio
del costo evitato dall'Autorità, stabilito dall'articolo 3, comma 12, del
medesimo decreto.
Il documento emanato per la consultazione, disponibile sul
sito internet (www.autorita.energia.it), viene
diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare
osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione dei
provvedimenti in materia.
Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità,
per iscritto, entro il 18 settembre 2000.